L’MPS parla di “logica ricattatoria” e chiede un piano sociale con i soldi pubblici destinati al salvataggio di Lugano Airport
LUGANO - Nella procedura di licenziamento collettivo dei 74 dipendenti dello scalo il CdA di Lugano Airport avrebbe agito «senza rispettare i relativi obblighi legali». A sostenerlo è un’interpellanza dell’MPS che, partendo dai relativi articoli del Codice dello Obbligazioni (art.335d e seguenti), parla di «licenziamenti abusivi» e di «logica ricattatoria di questo annuncio».
Il Gruppo MPS-POP-Indipendenti cita i passaggi obbligatori previsti dal CO, come ad esempio, «consultare la rappresentanza dei lavoratori e dare loro almeno la possibilità di formulare proposte per evitare o ridurre i licenziamenti»; «informare l’ufficio cantonale del lavoro»; inoltre «la notifica dei singoli licenziamenti non può avvenire che dopo 30 giorni dalla notifica all’ufficio cantonale del lavoro». Da qui la domanda al Governo se «conferma che il CdA interamente composto da rappresentanti di enti pubblici non ha rispettato questa procedura legale?». E di conseguenza che questi «licenziamenti collettivi sono abusivi?».
Ma l’interpellanza solleva anche altre questioni a partire dal piano sociale che secondo l'intepellanza deve «essere realizzato proprio utilizzando (e ne basterebbe una minima parte) quel fiume di denaro pubblico che Zali e soci vorrebbero destinare all’ennesimo inutile salvataggio».
Le domande al Consiglio di Stato
1. Corrisponde al vero che la decisione di licenziare tutto il personale LASA è stata presa dal CdA con decisione unanime da parte di tutti i rappresentanti dei partiti di
Governo e di Municipio?
2. Conferma che i licenziamenti effettuati si configurano come un licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 335 d del CO (almeno 10 licenziamenti in stabilimenti che occupano tra 20 e 100 dipendenti entro un termine di 30 giorni)?
3. Conferma che l’articolo 335e del CO non può essere richiamato nel caso di questo licenziamento collettivo considerato che al momento dell’intimazione non vi era nessuna decisione giudiziaria di fallimento o concordato con abbandono dell’attivo?
4. Conferma che l’articolo 335 f del CO prevede, in prima battuta, che il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi sia tenuto a: consultare la rappresentanza dei lavoratori e dare loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché attenuarne le conseguenze; informare l’ufficio cantonale del lavoro di questo previsto licenziamento collettivo.
5. Conferma che l’articolo 335 g del CO prevede, una volta esperita la procedura di consultazione definita nell’articolo 335f del CO, che il datore di lavoro debba notificare per iscritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento e che tale notifica deve contenere i risultati della consultazione?
6. Conferma che sempre l’articolo 335 g del CO prevede che la notifica dei singoli licenziamenti non può avvenire che dopo 30 giorni dalla notifica all’ufficio cantonale del lavoro?
7. Conferma che il CdA interamente composto da rappresentanti di enti pubblici (Città di Lugano e Cantone Ticino) non hanno rispettato questa procedura legale?
8. Conferma che l’articolo 336 del CO definisce come abusiva la disdetta data nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori ai sensi dell’articolo 335 f del CO?
9. Conferma che, di conseguenza, i licenziamenti collettivi, intimati tra l’altro da un CdA interamente composto da rappresentanti di enti pubblici, sono abusivi?