La notifica dei licenziamenti è di fatto «irrevocabile». Se l'aeroporto regge alle urne, per alcuni esperti, «non ci sarà garanzia di riassunzione»
LUGANO - Questa lettera si autodistruggerà il prossimo 26 aprile. O meglio diverrà nulla se le due votazioni contro il finanziamento pubblico dell’aeroporto trovassero pista libera. Non è la scena iniziale di Mission Impossible, ma la modalità scelta dal consiglio di amministrazione di Lugano Airport Sa (LASA) per licenziare i suoi 74 dipendenti in caso di urne avverse allo scalo.
«Una castroneria giuridica» - Ora se per quasi tutti è pacifico che senza capitali freschi si chiuderà baracca, inizia a prendere consistenza l’idea che la forma adottata per concretizzare il distacco altro non sia che una «castroneria giuridica». Perché di fatto, ci confermano alcuni avvocati della piazza luganese, la «disdetta cautelativa» di un contratto di lavoro messa nero su bianco nel comunicato stampa di LASA non esiste nel diritto elvetico. Un modus operandi italico, direbbero altri. D’accordo, anche nel Cda dell’aeroporto ci sono due avvocati prestati alla politica. Ma chi la professione continua a svolgerla stronca senza mezzi termini il passo adottato.
La disdetta è «irrevocabile e senza condizioni» - Innanzitutto va chiarito cosa è una “disdetta”. «È il diritto - spiega un avvocato - di una delle parti di decidere unilateralmente di porre fine ad un rapporto contrattuale. Tecnicamente la disdetta è un “diritto formatore”. Al momento in cui la disdetta viene esercitata, essa forma, ha cioè un influsso immediato sul rapporto giuridico. Nel caso specifico ha l’effetto dello scioglimento del rapporto di lavoro alla data indicata». Il nodo centrale è che, secondo chi contesta il modus, «un diritto formatore non può essere sottoposto a condizioni». In altri termini, «giuridicamente è un diritto incondizionato».
La voce di Losanna - Solo un’opinione? No, lo sottolinea il Tribunale federale: «Il diritto alla disdetta - citiamo da una sentenza del 1995 - è un diritto formatore, così che con la notifica di quell’atto al destinatario esso diventa irrevocabile».
La condizione fissata da LASA - Sarebbero perciò parole al vento la precisazione di LASA che la “disdetta cautelativa” sarà «da ritenersi nulla e mai avvenuta qualora l’esito delle due votazioni fosse favorevole all’aeroporto». Su un aspetto tutti gli avvocati interpellati concordano: «Significa che quei contratti sono disdetti, finiti, terminati. Nel diritto esiste solo la disdetta, se poi cambiano idea dovranno essere fatti dei nuovi contratti. Con piena libertà di stabilire nuove condizioni e con la perdita di tutti i diritti acquisiti per i dipendenti».
Il sindacalista: «Sarà disdetta nulla se...»
«L’hanno chiamata disdetta cautelativa, che effettivamente nel linguaggio giuridico non vuol dire nulla, ma ha solo un significato dialettico, comunicativo» concorda Giangiorgio Gargantini, segretario regionale di Unia: «È una disdetta punto e basta. Il cautelativo è formale, ma senza valore giuridico». Dopodiché per il sindacalista «avrà invece valore ciò che ci sarà scritto sulle lettere ai dipendenti. Ovvero che in caso di risultato positivo per la società alla votazione questa disdetta è da considerarsi nulla e non avvenuta». Quello, secondo il sindacalista ha un valore giuridico. O non ha, invece, secondo gli avvocati interpellati.