Legislazione sulle rendite di vedovanza, da Strasburgo l'accusa: violato il principio di non discriminazione
BERNA - La legislazione svizzera sulle rendite di vedovanza viola il principio di non discriminazione. Lo ha confermato, in una sentenza pubblicata oggi, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di Strasburgo.
Il caso riguarda un padre di famiglia appenzellese. Dopo la morte della moglie in un incidente, l'uomo, oggi 69enne, ha cresciuto da solo le due figlie, di neppure due e quattro anni, e ha ricevuto una rendita per la vedovanza. Le cose sono andate in questo modo per 16 anni, fino al dicembre del 2010, quando aveva 57 anni. Da allora non gli è più stata versata alcuna rendita. Tale pensione non sarebbe stata annullata se il vedovo fosse stato una donna.
Dopo una sentenza del 2020 della Piccola Camera della CEDU, il caso è stato riesaminato a Strasburgo su richiesta elvetica. Nel giudizio di seconda istanza pubblicato oggi si sottolinea che il vedovo non riceveva più la rendita solo in base al sesso, in violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Come si evince dalla sentenza, nel suo ricorso la Svizzera ha sostenuto che la parità tra uomini e donne non è ancora stata raggiunta per quanto riguarda l'occupazione retribuita e la distribuzione dei ruoli tra le coppie.
Per questo motivo, era giustificato supporre che il marito si prendesse cura della moglie, soprattutto se c'erano dei figli da accudire. Su questa base, secondo l'argomentazione della Svizzera, la maggiore protezione delle vedove rispetto ai vedovi sarebbe legittima, dato che la differenza di trattamento non si basa su stereotipi, ma sulla realtà sociale.
La CEDU non ha però accettato questa argomentazione. Ha invece sottolineato che le consuetudini sociali diffuse non sono più sufficienti a giustificare un trattamento diverso sulla base del genere, indipendentemente dal fatto che sia a vantaggio delle donne o degli uomini. Il vedovo si trovava nella stessa situazione di molte vedove di garantire il proprio sostentamento dopo che il figlio più giovane raggiunge la maggiore età.
Nel maggio 2012, il Tribunale federale (TF) aveva respinto il ricorso dell'interessato sostenendo che il legislatore aveva esplicitamente operato una distinzione specifica di genere nella Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) che non si basava su differenze biologiche o di altro tipo.
Nel disciplinare le rendite per i vedovi, le Camere federali avevano deliberatamente adottato una disposizione contraria al principio di uguaglianza e, quindi, alla Costituzione federale, avevano stabilito i giudici supremi di Losanna. Nella sua sentenza la CEDU sottolinea di aver tenuto conto di queste considerazioni, così come delle riforme fallite della legislazione in materia.
Il risarcimento - La Svizzera dovrà versare al vedovo 5000 euro a titolo di risarcimento e rimborsargli 16'500 euro per le spese procedurali. Nel frattempo, il Parlamento elvetico ha iniziato a modificare la legislazione esistente. L'attuale disparità di trattamento tra vedove e vedovi dovrà essere eliminata.
Il diritto limitato alla rendita per vedovo si basa sul concetto che il marito paga per le spese di sostentamento della moglie. Nel caso in cui questa si occupi per anni della cura dei figli, l'obbligo di rientrare nel mondo del lavoro è inesigibile, aveva ritenuto il legislatore elvetico.