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SVIZZERALegge sul terrorismo: «Eccezioni per le organizzazioni umanitarie»

22.09.20 - 10:16
Secondo il Consiglio nazionale, esse doverebbero poter lavorare in zone controllate dai terroristi senza esser punite.
Keystone (archivio)
Fonte ats
Legge sul terrorismo: «Eccezioni per le organizzazioni umanitarie»
Secondo il Consiglio nazionale, esse doverebbero poter lavorare in zone controllate dai terroristi senza esser punite.

BERNA - Le organizzazioni umanitarie, quali il CICR, dovrebbero poter lavorare in zone controllate da gruppi terroristi senza rischiare di essere punite. Con 111 voti contro 75 e 9 astenuti, la Camera del popolo ha ribadito questa eccezione nel quadro del progetto "Terrorismo e criminalità organizzata. Convenzione del Consiglio d'Europa".

Il Consiglio degli Stati, affrontando il dossier, ha deciso di escludere le organizzazioni umanitarie dalla legge. Ma una divergenza tra le due Camere permane quanto alla formulazione. I "senatori" intendono escludere le attività delle organizzazioni umanitarie, ha spiegato Jacqueline de Quattro (PLR/VD) a nome della commissione. Il Nazionale preferisce parlare di servizi umanitari menzionando esplicitamente il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

Per l'UDC, questa clausola rischia di creare insicurezza e lacune. Occorre rimanere obiettivi, ha sottolineato invano Thomas Hurter (UDC/SH). Tale eccezione potrebbe rivelarsi pericolosa, gli ha fatto eco la ministra della giustizia Karin Keller-Sutter. A suo avviso, il collaboratore di una ONG che trasporta armi per un'organizzazione criminale deve essere punito. Invece, l'aiuto alle vittime non può essere perseguito, come avviene attualmente.

Assistenza internazionale - Tra i due rami del Parlamento rimane un'altra divergenza concernente l'assistenza internazionale. Il Consiglio degli Stati vuole limitare la trasmissione anticipata d'informazioni e prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale per prevenire abusi e pericoli gravi e imminenti.

Dal canto suo, con 140 voti contro 55, il Consiglio nazionale ritiene che occorra evitare di ostacolare le autorità inquirenti in caso di emergenza.

Le due Camere si sono già accordate su altri punti del disegno di legge, in particolare sulle misure nei confronti d'individui che rappresentano una minaccia, ma che non possono essere oggetto di un procedimento penale. Sarà per esempio possibile obbligare un sospetto a presentarsi a un posto di polizia a determinati orari, vietargli di lasciare la Svizzera confiscandogli il passaporto, confinarlo in un perimetro determinato o proibirgli l'accesso a un luogo o il contatto con talune persone.

Nuova norma - Il disegno di legge che traspone nel diritto elvetico le prescrizioni incluse nella Convenzione del Consiglio d'Europa introduce una nuova norma che punisce il reclutamento, l'addestramento e i viaggi a fini terroristici, incluse le relative operazioni di finanziamento.

La revisione comporta anche un adeguamento dell'attuale norma penale sull'organizzazione criminale (art. 260ter CP) che era stata introdotta negli anni Novanta soprattutto per lottare contro le organizzazioni di stampo mafioso. Grazie alla modifica apportata ora la norma penale si applica anche alle organizzazioni terroristiche.

La partecipazione e il sostegno a organizzazioni sia terroristiche che criminali potranno essere puniti con una pena detentiva fino a 10 anni.

Arresti domiciliari - Come ultima ratio, e solamente contro le persone particolarmente pericolose, è prevista la possibilità di pronunciare un divieto di lasciare un immobile ("arresti domiciliari").

Quest'ultimo progetto di legge è controverso. Una delle critiche verte sul fatto che anche gli adolescenti a partire dai quindici anni potrebbero essere posti agli arresti domiciliari e che si potrebbero imporre misure nei confronti di bambini a partire dai 12 anni. Secondo molte Ong, la formulazione del disegno di legge, che si rivolge principalmente ad atti presunti e futuri, non offrirebbe inoltre sufficienti garanzie giuridiche.

Il dossier ritorna al Consiglio degli Stati.

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