Il Cantone aveva rilasciato un'autorizzazione straordinaria.
A quel punto si è però intromesso l'ARE, che ha inoltrato ricorso dapprima al Consiglio di Stato e poi al TF.
SION - Un fienile in pessimo stato situato fuori da una zona edificabile non può essere trasformato in residenza secondaria senza rispettare severi criteri. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) accogliendo un ricorso dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) presentato contro un'autorizzazione concessa dal canton Vallese.
Il proprietario di una stalla-fienile aveva chiesto al comune vallesano di Binn l'okay per trasformare il proprio edificio in una casa di vacanza. Il primo tentativo era fallito davanti alla commissione cantonale delle costruzioni.
Ma l'interessato non si è arreso, procedendo a delle modifiche del progetto. La commissione aveva allora messo lo stabile sotto protezione e rilasciato un'autorizzazione eccezionale, come consentito dalla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). A quel punto si è però intromesso l'ARE, che ha inoltrato ricorso dapprima al Consiglio di Stato e poi al TF.
Durante un'udienza pubblica tenutasi oggi, la prima Corte di diritto pubblico della massima istanza giuridica ha accolto l'opposizione dell'ufficio federale con una maggioranza di tre giudici a due. Essa ha infatti ritenuto che le condizioni fissate dalla LPT per il cambio completo di utilizzazione non fossero soddisfatte.
In favore di questa tesi sono state evocate le cattive condizioni, attestate in un rapporto del 1997, della stalla, definita in rovina. L'edificio non può essere ritenuto abitabile senza grandi trasformazioni.
La maggioranza della corte ha specificato che una riutilizzazione è possibile solo se la struttura della costruzione è in buono stato. Delle aperture sufficienti devono essere disponibili per dare il via libera a un uso come alloggio, fatto raro per un fienile a meno di modificare radicalmente il suo aspetto esteriore.
Al contrario, stando ai giudici risultati in svantaggio numerico, la decisione in materia spettava unicamente al Cantone. A loro avviso non vi era ragione di smarcarsi dalla valutazione delle autorità vallesane in merito allo stato dell'edificio, all'interesse di preservarlo e alla possibilità di riutilizzazione offerta al suo proprietario.