Il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in materia di controllo del tasso alcolico per i conducenti di vetture
LOSANNA - Il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in materia di controllo del tasso alcolico per i conducenti di vetture, scostandosi da una sua recente sentenza che lasciava aperto un certo margine di errore.
I giudici federali hanno confermato il ritiro della patente per una durata indeterminata a un automobilista glaronese recidivo che nel 2008 era stato sorpreso con un'alcolemia tra il 2,3 e il 2,8 per mille. Quattro anni dopo l'uomo aveva potuto recuperare la patente avvalendosi di controlli medici che provavano l'astinenza da bevande alcoliche. Tali controlli comprendevano in particolare l'analisi semestrale dei capelli tramite etilglucuronide (un prodotto metabolico dell'alcol etilico che si forma nell'organismo per coniugazione dell'etanolo con l'acido glucuronico).
A seguito di un controllo che aveva rilevato un valore medio di 8 pg/mg (picogramma per milligrammo), gli era stata nuovamente ritirata la patente, ma il Tribunale amministrativo cantonale gliela aveva restituita, ammettendo la possibilità di un margine d'errore nella misurazione. In sostanza, la soglia critica di 7 pg/mg non era stata raggiunta tenendo conto di un margine d'errore del 25%, sulla base di una sentenza del TF nel 2012.
Ora i giudici di Mon Repos si correggono, affermando che ad essere decisivo è il valore medio e non bisogna quindi tener conto del margine di errore. Al di sopra di 7 pg/mg si può chiaramente ritenere che vi è stato consumo di alcol durante il periodo di controllo. Al di sotto di 2 pg/mg lo si può escludere.
Quando il risultato si situa tra questi due valori l'analisi dei capelli non basta a negare il consumo di alcol, rileva il TF. secondo cui è opportuno tener conto di altri dati.
Ats