Andrea Pagani precisa che «un Consigliere di Stato ha facoltà di chiedere ed ottenere il prelievo anticipato del suo avere di previdenza per il finanziamento dell'abitazione primaria»
BELLINZONA - Il consigliere di Stato Claudio Zali non ha commesso alcun reato di abuso di autorità quando, nel marzo del 2016, ha effettuato un prelievo anticipato di parte del suo avere di previdenza per finanziare l'abitazione primaria. Il Procuratore generale Andrea Pagani ha intimato ieri un decreto di non luogo a procedere.
Vige la legge federale - Nello specifico, «sulla scorta della legislazione federale (prevalente su quella cantonale), è stato stabilito che un consigliere di Stato ha facoltà di chiedere e ottenere - date le specifiche condizioni legali e quando un avere previdenziale è stato accumulato negli anni - il prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria». E questo «anche se le stesse prestazioni non sono fornite da un istituto di previdenza, ma direttamente dal datore di lavoro». Datore di lavoro che «per un membro dell'Esecutivo cantonale è lo Stato del Canton Ticino».
Le segnalazioni di Pronzini - La questione - lo ricordiamo - era stata sollevata da Matteo Pronzini. Il deputato dell'MPS aveva chiesto la restituzione di 8,3 milioni di franchi sottolineando la «mancanza di una base legale» per il supplemento sostitutivo AVS/AI (la rendita annua di 22’560 franchi destinata a ogni ex consigliere di Stato) e il riscatto degli anni di contribuzione, che per i membri del Governo sarebbe «molto più vantaggioso». Al procuratore generale era stato segnalato - appunto - anche il prelievo sulla pensione che Claudio Zali aveva effettuato in anticipo (700mila franchi) per l'acquisto di una casa in Malcantone.
Prelievo per la casa «lecito» - Il Ministero pubblico ha stabilito che nessuno «ha abusato dei poteri della carica», né Claudio Zali, né gli altri membri del Governo, né i funzionari dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT). Il prelievo del direttore del Dipartimento del territorio «è stato dunque lecito», essendo Zali stato «assoggettato all'assetto previdenziale cantonale per oltre 25 anni». E «nessuno può aver agito con lo scopo di arrecare un danno allo Stato». Il Procuratore generale sottolinea inoltre che il prelievo anticipato per la costruzione della casa «ha peraltro condotto a una riduzione del periodo di assicurazione acquisito presso l'istituto di previdenza al momento dell'elezione in Consiglio di Stato».
Nessuna base legale ma... - In realtà, c'è un elemento della questione che «non è supportato da base legale». Ed è lo stesso Procuratore generale a precisarlo. Per sganciare l'avere previdenziale di Claudio Zali, l'Esecutivo cantonale ha coinvolto l'IPCT. L'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, però, «non aveva più alcuna competenza sulla posizione previdenziale sotto esame». Ma anche qui viene escluso il reato di abuso di autorità, in quanto «il Consiglio di Stato si è basato sul parere di un ex dirigente dell'istituto e, pertanto, di uno specialista del settore». Il Ministero pubblico, di conseguenza, «esclude il concretizzarsi a carico dei membri del Governo anche dell'elemento soggettivo costitutivo del reato ipotizzato».